ACCREDITAMENTO SEDI DECENTRATE

LE SEDI DECENTRATE

I corsi di studio possono essere istituiti presso le sedi dell’Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento basato altresì sulla valutazione della sostenibilità finanziaria della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata. Tale valutazione è altresì richiesta anche nei casi di corsi con ordinamento omologo a corsi già accreditati in altre sedi. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell’articolo 6, co. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell’Ateneo.
Per sede si intende l’insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell’Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell’Università. (D.M. 1154/2021, Art. 1 – Definizioni).
La proposta di nuova sede decentrata da parte di Atenei deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L’accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l’accreditamento dei relativi corsi di cui al D.M. 1154/2021, allegati A e C, nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall’allegato B al decreto, come dettagliato nelle Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione, Allegato 1 “Modello per la redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate”. Il mancato accreditamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l’accreditamento della stessa.

REQUISITI PER LE SEDI DECENTRATE

I requisiti previsti per le sedi decentrate sono i seguenti:
a) Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica della sede decentrata
A tal fine dovrà essere fornito un piano finanziario comprovante la piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica del progetto formativo e la sua evoluzione nel tempo, a prescindere da eventuali contributi statali;
b) Presenza nella sede decentrata di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato
A tal fine dovranno essere fornite informazioni dettagliate (con l’ausilio di mappe planimetrie etc.) sulle strutture già disponibili, e su eventuali ulteriori programmi di acquisizione di strutture edilizie (con documentazione indicante la quantificazione finanziaria);
c) Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale riferibile alla sede decentrata. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio
A tal fine dovrà essere fornita documentazione attestante l’attività di ricerca, coerente con l’offerta didattica programmata, nella nuova sede proposta. Dovrà inoltre essere documentata la presenza nella nuova sede di un centro di ricerca, con le eventuali convenzioni, protocolli d’intesa con l’Ateneo;
d) Presenza nella sede decentrata di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell’ANVUR
A tal fine dovrà essere fornita documentazione attestante il funzionamento nella nuova sede del sistema di assicurazione della qualità, in raccordo con il sistema di Ateneo.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

In aggiunta alla documentazione prevista per l’iter di accreditamento del corso di studio (vedi sezione PROPOSTE DI CDS DI NUOVA ISTITUZIONE) occorre produrre della documentazione integrativa nei seguenti casi:
a) nuovo CdS (o replica) in nuova sede decentrata;
b) nuovo CdS (o replica) in sede decentrata già esistente;
c) spostamento di CdS già accreditato (o di replica) in una nuova sede decentrata o in sede decentrata già esistente.
Per “replica” si intende un corso con ordinamento didattico identico a quello di un Corso di studi già attivo nell’Ateneo proponente, per il quale non è previsto il parere del CUN.
La seguente documentazione dovrà essere deliberata dalla struttura didattica di riferimento (Dipartimento/Giunta di Facoltà) entro il 1 ottobre di ogni anno (medesima scadenza prevista per le proposte di nuova istituzione di corsi di studio):
Sostenibilità finanziaria – Un documento necessario alla valutazione della sostenibilità finanziaria, della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del Corso nella sede decentrata (art. 3, comma 1, lett. b), del D.D. n. 2711/2021);
Documento di progettazione del corso – il documento è redatto secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANVUR con specifico riferimento alla nuova sede (tale documento è richiesto sempre per i corsi di nuova istituzione, ma in questo caso occorrerà riferirsi alla nuova sede, includendo tutte le informazioni e allegando la documentazione necessaria per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti per le sedi decentrate, di cui all’Allegato 1 delle Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione);
Entro la medesima scadenza la struttura didattica dovrà acquisire la seguente documentazione:
• Per i Corsi di Studio di “Medicina e Chirurgia”, “Odontoiatria e protesi dentaria” e “Medicina Veterinaria”, il parere positivo della Regione in cui sarà attivato il Corso.
• Per i corsi di studio delle professioni sanitarie, il protocollo di intesa fra Università e Regione.
Tale documentazione, unitamente a quella prevista per l’istituzione del nuovo corso di studio (o della replica), dovrà essere inviata tramite Titulus all’Ufficio Offerta Formativa dei Corsi di Studio (DIR.I, DIV.4, RIP.I) che la trasmetterà al Nucleo di Valutazione e, acquisito il parere del Senato Accademico e l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, al Comitato Regionale di Coordinamento competente (CRUL per la Regione Lazio) ai fini dell’acquisizione del relativo parere. Qualora la sede didattica del Corso sia ubicata fuori dalla Regione ove ha sede l’Ateneo, i Comitati Regionali di Coordinamento competenti a esprimere il relativo parere sono quelli di entrambe le Regioni.

SPECIFICHE PER I CORSI DI AREA SANITARIA

Nella definizione delle modalità di valutazione delle proposte di corsi di studio di area sanitaria, dovrà essere verificata la presenza nell’Ateneo proponente di almeno un Dipartimento di area di pertinenza (medicosanitaria o veterinaria) cui far afferire il corso con le numerosità minime di professori e ricercatori di cui all’art. 2, comma 2 lett b) della L. 240/2010. Per i corsi di Medicina Veterinaria, occorre inoltre la previsione, entro la fine del secondo anno di attivazione del corso, di un ospedale veterinario didattico di Ateneo in grado di gestire una adeguata casistica di casi clinici (in linea con quanto previsto da standard e requisiti in sede europea, come descritti dall’agenzia EAEVE).
Oltre ai documenti ordinariamente richiesti e già inseriti nella SUA-CdS, l’Ateneo proponente dovrà presentare nella SUA-CdS, Quadro D.7, sezione “Relazione illustrativa specifica per i Corsi di Area Sanitaria” la documentazione indicata nell’Allegato 2 “Specifiche per i Corsi di Area Sanitaria” alle Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione, che attesti le informazioni richieste, accompagnata da una breve relazione illustrativa sottoscritta dal Rettore e approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

NORMATIVA E DOCUMENTI ANVUR DI RIFERIMENTO

D.M. 289 del 25 marzo 2021 “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”

D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”

D.D. 2711 del 22 novembre 2021 “Definizione dei contenuti, del funzionamento e dei termini di compilazione della banca dati SUA-CdS ai fini dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio a decorrere dall’a.a. 2022/2023”

D.D. 23277 del 31/10/2022 “Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a. 2023/2024 – Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711 – Indicazioni operative”

D.D. 25514 del 20/12/2023 “Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l’accreditamento dei Corsi a.a. 2024/2025 – Decreto Direttoriale 22 novembre 2021, n. 2711 – Indicazioni operative”

ANVUR Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione

Raccolta di note pubblicate in banca dati SUA-CdS relative alle sedi decentrate