Composizione: [Regolamento per le Strutture Didattiche e di Ricerca dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata]
La Commissione paritetica docenti-studenti di Facoltà deve essere composta da:
a) quattro professori di ruolo o ricercatori, designati dalla Giunta e scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
b) quattro rappresentanti degli studenti, eletti da tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della Facoltà e scelti tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca della Facoltà, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale dell’Ateneo;
c) al fine di assicurare una più completa raccolta dei dati e delle informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione paritetica può disporre la consultazione sistematica di studenti iscritti ai Corsi di studio della Facoltà che non risultino rappresentati nella sua composizione.
Nel caso in cui un Dipartimento non afferisca a una Facoltà, viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento, composta pariteticamente da almeno 2 docenti e due studenti; il Dipartimento definisce la numerosità dei componenti, mediante proprio regolamento.
I professori di ruolo e i ricercatori durano in carica tre anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti per una sola volta.
I componenti della CPds NON svolgono contemporaneamente ruolo di Preside di Facoltà o Direttore di Dipartimento e non fanno parte del Gruppo di AQ né del Gruppo di Riesame di Corsi di studio afferenti alla struttura di riferimento.
La CPds si riunisce con regolarità nel corso dell’anno e può operare anche in modalità telematica; nelle riunioni, è richiesta la presenza di più della metà dei componenti.
Compiti e funzioni: La CPds è competente
- a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonche’ dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio. [L.240/10, Art.2, g)]
La CPds redige annualmente una relazione relativa ai primi due punti, nel rispetto delle indicazioni fornita dal Presidio.
Il Documento finale ANVUR attribuisce anche una attività divulgativa delle politiche di qualità nei confronti degli studenti [Doc. Finale AVA, B.2.3.2]
Relazione annuale: [Allegato V del Documento finale AVA dell’ANVUR] Ogni Commissione Paritetica attingendo dalla scheda SUA-CdS e dalla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e da altri documenti istituzionali valuta se:
a. il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
c. l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
e. al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;
f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (vedi sezione G del documento) siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
g. l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.
Parere sull’attivazione e la soppressione di Corsi di studio e sulle proposte di modifica dell’offerta formativa: In base al comma 3 dell’art. 12 del dm. 270/2004 Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
Riferimenti normativi:
Legge 30/12/2010, n. 240, (articolo 2, comma 2 lettera g);
Decreto Legislativo 27/01/2012, n. 19, (articolo 13).