La formazione universitaria per il patrimonio culturale (nota CUN)

La Commissione Speciale CUN per il Patrimonio Culturale ha provveduto a una ricognizione ad ampio raggio sulla formazione universitaria pertinente ai Beni Culturali. Oltre a un’istruttoria sui corsi di laurea triennali e magistrali presenti nel sistema universitario nazionale, la Commissione ha effettuato una dettagliata indagine sui dottorati di ricerca, sui master universitari e sulle scuole di specializzazione. L’individuazione dei punti di forza e delle criticità di un’offerta formativa nel suo complesso ricca quanto variegata è funzionale a un confronto con i profili, essi stessi in evoluzione, delle professionalità attinenti ai Beni Culturali, centrali in un Sistema Paese come quello italiano.
cf. link https://www.cun.it/provvedimenti/sessione/225/nota/nota-del-22-03-2018

Modifica alla Carta dei Diritti delle studentesse e degli studenti

Il Senato Accademico, nella seduta del 20 febbraio 2018, ha approvato una modifica all’articolo 3 della Carta dei Diritti delle studentesse e degli studenti. Il testo approvato e’ il seguente: ” Articolo 3
Prove d’esame
La prova d’esame verte sul programma del corso e sul relativo materiale didattico, indicati dal docente all’inizio delle lezioni, attraverso la pagina web del corso e i canali istituzionali di comunicazione L’Università si impegna a garantire l’accesso a tale materiale attraverso la biblioteca e/o i siti internet, con modalità gratuite.
Il docente, all’inizio di ogni corso, dà informazioni complete circa le modalità delle prove valutative.
La valutazione del profitto dello studente è correlata ai contenuti propri delle materie d’esame. L’esame può avere esito positivo o negativo. Lo studente può ritirarsi per propria decisione o su suggerimento del docente, senza completare la prova. In tal caso il ritiro sarà verbalizzato senza conseguenze per il curriculum accademico dello studente.
È a discrezione del docente valutare, sulla base dell’andamento e dell’esito dell’esame dello studente, se questi possa ripetere l’esame all’appello successivo della medesima sessione.
Per ogni sessione d’esame, gli studenti hanno diritto ad almeno due appelli per ciascun insegnamento e resta possibile concordare un appello aggiuntivo straordinario. Gli appelli devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane ed evitando sovrapposizioni tra le date degli appelli d’esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre dello stesso anno di corso o allo stesso anno di corso.
Gli studenti possono sostenere tutti gli esami in ogni sessione, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall’ordinamento degli studi.
Il calendario degli appelli è reso noto almeno due mesi prima dell’inizio delle sessioni d’esame. Le date non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto; possono eventualmente essere posticipate dandone, ove possibile, adeguato preavviso.
Il titolare del corso garantisce la propria presenza nelle date di appello indicate o, in caso di impossibilità, assicura la presenza di altro docente. Gli studenti hanno il diritto di conoscere l’esito delle proprie prove d’esame nonché i criteri di valutazione utilizzati.
Il docente rispetta la dignità degli studenti in ogni fase della formazione e della valutazione.”

Lauree professionalizzanti e corsi di studio ‘internazionali’

E’ stato pubblicato il decreto di modifica che modifica le regole per l’istituzione delle lauree professionalizzanti.
Le Università potranno attivare al massimo un corso di laurea di tipo professionalizzante per anno accademico da erogare in modalità tradizionale, dunque non on line. Il corso dovrà essere attivato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche. I percorsi formativi saranno sviluppati in collaborazione con gli ordini professionali. Nell’ambito delle convenzioni con gli ordini e i collegi professionali le Università potranno realizzare partenariati con le imprese. I corsi partiranno dal prossimo anno accademico. Sono previsti tirocini durante il percorso di laurea.
Il decreto, inoltre, allinea la definizione di “corso di studio internazionale” ai sensi della programmazione triennale con la definizione di “corso di studio internazionale” ai sensi dei requisiti di docenza; infatti, anche i corsi con “mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il
20% degli studenti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all’estero” (che sono internazionali ai sensi della programmazione triennale) possono usare come docenti di riferimento docenti strutturati in università straniere, fino a un massimo del 50% del numero di docenti di riferimento richiesti. [dm 935 del 29 novembre 2017 del decreto]