Sul sito del MIUR è reperibile il testo del dm 1059/13 che introduce qualche modifica al decreto 47/13. Per comodità di lettura, si segnalano alcuni dettagli
– Modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio: l’Art. 2, comma 4, abroga i commi 2 e 4 dell’Art. 6 del DM 47/13; di conseguenza, sara’ possibile modificare i regolamenti dei corsi di studio senza incorrere in alcun effetto negativo.
– Requisiti di docenza: (modifiche all’Allegato A) uniformità nei requisiti di docenza richiesti a università statali e non statali e riduzione del numero dei docenti richiesti a regime (ma i requisiti a regime vanno raggiunti nel 15-16). I requisiti per i corsi di nuova attivazione sono graduati in funzione degli anni di attivazione. Sono modificate le indicazioni relative alla composizione dell’elenco dei docenti di riferimento; le modifiche dipendono dalla tipologia del corso di studio.
– Requisiti di assicurazione della qualità E’ aggiunta la richiesta che la valutazione della ricerca entri nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità (requisito AQ6). Inoltre, il requisito di sostenibilità della didattica (DID) e’ spostato qui come requisito AQ7, rimanendo per il resto identico a prima.
– Limitazione sul numero dei corsi di nuova attivazione: Come nel DM 47/13, non ci sono limiti all’attivazione di nuovi corsi di studio se il numero totale di corsi di studio attivati non aumenta rispetto all’A.A. precedente. Se invece la nuova attivazione aumenta il numero di corsi di studio, ci sono due casi:
– se ISEF<=1, l’aumento dev’essere minore o uguale al 2% del numero totale di corsi attivati nell’A.A. precedente, e tutti i corsi di studio dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di docenza a regime (nel DM 47/13 non c’era il limite del 2%);
– se ISEF>1 e l’aumento e’ minore o uguale al 2% del numero totale di corsi attivati nell’A.A. precedente, non ci sono problemi; se invece e’ maggiore al 2% allora
tutti i corsi di studio dell’ateneo devono soddisfare i requisiti di docenza a regime (nel DM 47/13 non c’era il limite del 2%).
– Corsi di studio in sedi decentrate: l’Art. 2, comma 2, modifica il comma 3 dell’Art.4 del DM 47/13, escludendo i corsi delle Professioni sanitarie da quelli che, se già attivi e istituiti presso sedi decentrate in comuni non confinanti con quelli in cui l’Università ha sede (e che non siano
sede amministrativa dell’ateneo: alcune università, elencate nell’Allegato 1 del DM 50/2010, hanno più di una sede amministrativa), per ottenere l’accreditamento iniziale devono soddisfare i requisiti di docenza a regime.
– Corsi di studio “internazionali”: Il comma 12 dell’Art. 4 del DM 47/13 prevedeva che ai corsi di studio di università statali con titolo doppio/congiunto con università straniere, o integralmente erogati in lingua inglese, sotto certe condizioni si applicassero i requisiti di docenza delle università non statali, meno stringenti. Il DM 1059/13 toglie le distinzioni fra università statali e non statali per i requisiti di docenza; di conseguenza, abroga questo comma e aggiunge nell’Allegato A una nuova tipologia di docenti di riferimento per i corsi di studio “internazionali”. Per “corsi di studio internazionali” ora si intendono corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto con atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese; un futuro provvedimento ministeriale potrebbe ampliare l’elenco dei corsi di studio internazionali.
– Art. 2, comma 5: prevede che i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d’accesso con scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono l’accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui all’allegato A anche per l’A.A. 14/15 incluso, mentre il DM 47/13 lo prevedeva solo per l’A.A. 13/14.
- Decreto Ministeriale 20 dicembre 2013 n. 1051
- VQR 2004 – 2010 – collaborazione ANVUR-CRUI